La giurisprudenza è unanime nel ritenere che nella procedura di concordato preventivo non è presente una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi, per cui non esiste un procedimento teso al riconoscimento dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Ai sensi dell'art. 171 L.F., infatti, il commissario giudiziale, sulla base dell'elenco nominativo dei creditori fornito dallo stesso debitore, individua i creditori aventi diritto al voto in funzione del calcolo delle maggioranze prescritte dalla legge.
Eventuali contrasti circa l'ammissione al voto di alcuni creditori (contestata dal debitore o da altri creditori) o circa la mancata o insufficiente ammissione di altri creditori (richiesta dagli stessi interessati) verranno risolti dal giudice delegato in maniera sommaria e ai soli fini dell'ammissione al voto: cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze previsto dall'art.176 L.F. Contestazioni sulle decisioni del giudice delegato e, comunque, dispute sul calcolo delle maggioranze e sull'ammontare della massa passiva, possono essere mosse in sede di omologazione del concordato, se determinanti per l'approvazione del concordato o per il suo successo.
Ove non sorgano contestazioni, una volta omologato il concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti pretesi dai singoli creditori che attengono alla esecuzione del concordato, sono sottratte al potere...