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Diritto 11 Maggio 2021

La tutela del creditore nel concordato preventivo

Sono poche le tutele esperibili da chi lamenta una lesione del proprio diritto di credito nell'ambito di una procedura.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che nella procedura di concordato preventivo non è presente una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi, per cui non esiste un procedimento teso al riconoscimento dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Ai sensi dell'art. 171 L.F., infatti, il commissario giudiziale, sulla base dell'elenco nominativo dei creditori fornito dallo stesso debitore, individua i creditori aventi diritto al voto in funzione del calcolo delle maggioranze prescritte dalla legge. Eventuali contrasti circa l'ammissione al voto di alcuni creditori (contestata dal debitore o da altri creditori) o circa la mancata o insufficiente ammissione di altri creditori (richiesta dagli stessi interessati) verranno risolti dal giudice delegato in maniera sommaria e ai soli fini dell'ammissione al voto: cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze previsto dall'art.176 L.F. Contestazioni sulle decisioni del giudice delegato e, comunque, dispute sul calcolo delle maggioranze e sull'ammontare della massa passiva, possono essere mosse in sede di omologazione del concordato, se determinanti per l'approvazione del concordato o per il suo successo. Ove non sorgano contestazioni, una volta omologato il concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti pretesi dai singoli creditori che attengono alla esecuzione del concordato, sono sottratte al potere...

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