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Diritto 20 Giugno 2023

La tutela del marchio sui motori di ricerca

Il titolare del marchio non può opporsi all’uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio salvo che l’uso stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio.

La Corte di Giustizia Europea è più volte intervenuta sulla questione se l’art. 5, n. 1 della direttiva 89/104 (che nel nostro sistema corrisponde all’art. 20 CPI e, per quanto riguarda i marchi comunitari, all’art. 9, n. 1, lett. a) del regolamento n. 40/94) debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare a un concorrente di far apparire, a partire da una parola chiave identica a tale marchio, che il concorrente ha scelto senza il consenso del detto titolare, la propria pagina web o anche un annuncio all’interno della stessa. Secondo la Corte di Giustizia, il titolare del marchio può opporsi all’uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora l’uso stesso possa compromettere una delle funzioni tipiche del marchio (Google France e Google, 23.03.10 in C-236/08 e C-238/08). Se infatti la funzione del marchio è quella di associare un segno distintivo a una determinata categoria di prodotti e al suo titolare, appare evidente che debba essere ammessa la possibilità che il titolare del marchio vieti l’utilizzo delle parole chiave se ciò pregiudica la funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto “oppure di una delle altre funzioni di quest’ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o...

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