La tutela della riservatezza è il principale strumento diretto a incentivare le segnalazioni in questione. Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse. Il legislatore italiano ha già qui inteso rafforzare il principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del GDPR secondo cui il trattamento dei dati deve essere limitato a quanto strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità perseguite.
Come già anticipato, l’identità del segnalante ovvero qualsiasi informazione da cui potrebbe evincersi, direttamente o indirettamente, non devono essere rivelate a persone diverse da coloro che gestiscono il canale interno di segnalazione. E infatti, i soggetti gestori del canale di segnalazione sono espressamente autorizzati (e istruiti) al trattamento dei dati personali ai sensi:
dell’art. 29 GDPR secondo cui “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri”;
dell’art. 32, par. 4 GDPR, secondo cui “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro...