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Diritto 05 Ottobre 2021

La valorizzazione dei costi non contabilizzati

L'imposta evasa e la definizione del superamento della soglia di punibilità ai fini Iva.

La Corte di Cassazione con la sentenza 34661/2021 ha precisato che non vi è alcun motivo ostativo alla non "valorizzabilità", ai fini della determinazione del reddito imponibile, dei costi affrontati dal ricorrente per la produzione. Il Collegio affronta, ai fini del superamento della soglia di punibilità ai fini Iva, nuovamente la definizione di imposta evasa. A tal fine, precisa che la quantificazione di quest’ultima dovrà avvenire solo sulla base dei costi effettivamente sostenuti, a nulla rilevando l’eventuale esistenza di costi non documentati che, laddove dimostrati, potrebbero essere tenuti in conto ai fini delle imposte dirette. È stato ulteriormente precisato che la determinazione dell’Iva, ancorché effettuata contrapponendo l’imposta a debito con quella a credito, vada eseguita anche sulla base di altri elementi, senza che tale computo possa ritenersi ineseguibile sulla sola base del difetto di allegazione di eventuali fatture passive incombente sull’imputato. In tali casi, sottolinea la Corte, va privilegiato il dato fattuale rispetto a quello meramente formale emergente anche dagli altri elementi probatori certi acquisiti agli atti. Il caso trae origine dal ricorso presentato da un contribuente che era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 5, D. Lgs 74/2000 per aver omesso di presentare le dichiarazioni Iva e delle imposte dirette per gli anni 2011 e 2012....

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