Diritto del lavoro e legislazione sociale
13 Febbraio 2026
La valutazione del rischio deve essere specifica per i somministrati
Una chiave di lettura della previsione dell’art. 32 D.Lgs. 81/2015 che prevede il divieto di utilizzare i lavoratori in somministrazione da parte dei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
La Cassazione Civile, Sez. Lav., con ordinanza 15.12.2025, n. 32659, fornisce una rilevante chiave di lettura alla previsione dell'art. 32 D.Lgs. 81/2015, riempiendo di contenuto specifico l’assunto relativo all’obbligo della valutazione del rischio per il datore di lavoro che intende utilizzare lavoratori somministrati. Di fatto, la specifica era “in re ipsa” nella previsione: chiaramente qualsiasi datore di lavoro è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi relativamente ai propri ambienti di lavoro; tuttavia, la Cassazione precisa in maniera forte che la previsione di cui all’art. 32 va oltre la generica previsione di elaborazione di DVR, ma contiene in realtà l’obbligo di specifica valutazione del rischio per i lavoratori somministrati.Capita nei DVR di dover andare oltre la valutazione generalizzata del rischio, dovendo soggettivizzarla: succede, per esempio, per le gestanti e puerpere, nel caso di specie l’ordinanza con alcuni passaggi molto chiari e netti precisa che "la valutazione dei rischi richiesta dall'art. 32 D.Lgs. 81/2015 come condizione di legittimità del contratto di lavoro somministrato sia pur sempre finalizzata ad assicurare una più intensa protezione nei confronti dei lavoratori somministrati, i quali, nel momento in cui iniziano a prestare attività lavorativa presso l'utilizzatore, diventano parte di una organizzazione di lavoro nuova a cui essi sono estranei" e spesso per periodi brevi e frammentati.Non viene...