Nel nostro ordinamento giuridico vige la presunzione di onerosità della prestazione di lavoro: nella generalità dei casi, il lavoro deve essere ricambiato da una retribuzione o compenso e non può quindi essere reso a titolo gratuito. Tale presunzione è insita nei più fondamentali e risalenti precetti di legge, tra cui gli artt. 2094 e 2222 c.c., oltreché nella consolidatissima esperienza giurisprudenziale sul tema.
Tuttavia, in determinati casi, è ammessa una presunzione di gratuità della prestazione di lavoro, sebbene a fronte di particolari situazioni e/o esigenze che giustificano il venire meno del principio di onerosità. Ad esempio, questo avviene nel caso del volontariato o nel caso del lavoro familiare, aspetti in cui si privilegia il concetto di prestazione resa affectionis vel benevolentiae causa, ossia per motivi solidaristici e/o affettivi, e in cui viene meno la normale conflittualità tra parti, sottesa ai contratti di lavoro.
Orbene, in data 12.07.2023 viene siglato il protocollo tra l’INL e l’Associazione Nazionale Città del Vino, visti l’art. 1, cc. 502-505 L. 205/2017 e il D.M. 12.03.2019, con l’obiettivo di individuare regole di comportamento uniformi circa lo svolgimento della c.d. “vendemmia turistica”.
La stessa è da definirsi come “l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, episodica,...