Il soggetto che ha costituito la garanzia sul bene non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito, spese di custodia, ecc.
La disciplina cui far riferimento nella vendita di beni oggetto di pegno, disposta dal creditore in forma di asta, non può essere individuata in quella relativa alla vendita forzata di cui agli artt. 2919 C.C. e segg., ove all'art. 2922 C.C. è espressamente prevista l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa forzatamente venduta. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8881/2020, ha stabilito quale disciplina debba applicarsi alla vendita della cosa in pegno, rilevando, in primo luogo, che nella normativa dedicata alla vendita del bene sottoposto a pegno non si rinviene alcun richiamo alla vendita forzata, essendo espressamente prevista, di contro, una vendita all'incanto mediante speciale procedura non assistita dalle medesime garanzie.
L'art. 2796 C.C. statuisce che il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'art. 2797 C.C., oppure può chiedere al giudice l'assegnazione del bene fino alla concorrenza del debito ex art. 2798 C.C. Dunque, la disciplina applicabile a questa speciale forma di vendita è, anzitutto, quella desumibile dall'art. 2797 C.C. che, nella specie, offre al creditore tre forme per soddisfare le proprie ragioni di credito garantite da pegno, vale a dire: 1) la vendita al pubblico incanto; 2) la vendita a prezzo corrente; o, 3) forme diverse convenute dalle parti.
Proprio la previsione di una...