L’art. 15 del Regolamento recante il codice delle sanzioni disciplinari ai commercialisti stabilisce che la violazione dell’obbligo di cui all'art. 8, c. 57 del Codice deontologico comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
- assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi;
- conseguimento di meno di 30 crediti formativi: sospensione fino a 2 mesi;
- conseguimento di numero crediti formativi da 30 a 60: sospensione fino a 1 mese;
- conseguimento di numero crediti formativi oltre 60: censura.
L’iscritto che incorre nella violazione dell’obbligo formativo nel triennio successivo è punito con la sospensione dall’esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto . Il mancato conseguimento dei 20 crediti formativi minimi in ciascun anno, o il mancato conseguimento dei 9 crediti in attività formative aventi a oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione nel corso del triennio comporta, in ogni caso, la sanzione della censura.
Ai sensi dell’art. 1, c. 58 D.M. Miur 7.08.2009, n. 143, il professionista che non ha assolto l’obbligo di formazione professionale non può accogliere alcun tirocinante. Per coloro che sono iscritti nell’Elenco speciale, la violazione dell’obbligo formativo...