Nell'ambito del principio di autonomia contrattuale, sovente accade che il giudice sia chiamato a interpretare il contenuto di un accordo negoziale intercorso tra le parti contraenti, al fine di determinarne la natura. Al riguardo, come noto, occorre far riferimento alla volontà delle medesime parti, indicatore principale della qualificazione che hanno inteso conferire all'accordo.
In presenza di una clausola arbitrale, tuttavia, il problema si fa piuttosto complesso laddove le parti, derogando al principio giurisdizionale, stabiliscono che qualsivoglia controversia sia devoluta alla decisione di un collegio arbitrale che giudichi secondo le norme codicistiche (arbitrato rituale), o in alternativa, mediante determinazione contrattuale (arbitrato irrituale). La scelta di un istituto piuttosto che un altro comporta rilevanti conseguenze in ordine, tra l'altro, alla natura dell'adottando provvedimento. Al riguardo, occorre verificare se, nell'interpretare una clausola compromissoria, il giudice, seguendo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale e nel rispetto dell'art. 1362 e 1363 C.C., possa “distaccarsi” da quella che appare prima facie l'effettiva volontà delle parti, così come dalle stesse manifestata nella relativa clausola compromissoria. In buona sostanza, occorre stabilire se, nell'ipotesi in cui sia stata precisata la natura irrituale dell'arbitrato, il giudice abbia il potere di stravolgere i...