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Diritto 10 Aprile 2019

L’abuso edilizio non è sempre illecito penale


Lo spunto per il presente contributo nasce da un caso concreto del quale ci siamo occupati nell’ambito di un accertamento, e conseguente procedimento penale, incardinato in Procura. Ai danni dei proprietari di un esteso complesso agrituristico veniva contestato di aver ripristinato, a seguito di parziale demolizione, un’ampia tettoia avente la funzione di collegare, come un “ponte”, i due blocchi principali della struttura destinati l’uno a sala ristorante e l’altro a cucina. L’azienda, nelle persone dei suoi tre titolari, subiva quindi un accertamento della locale Polizia Municipale a seguito del quale si attivava la Procura contestando l’abuso edilizio di cui all’art. 3, c. 1, D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia) perché la “nuova costruzione” non era stata autorizzata con il permesso di costruire. La difesa si è incentrata sul concetto di “funzione” dell’opera incriminata e su due pronunce (Cass. Pen. Sez. III n. 43839/2016 e Cons. Stato sez. VI n. 2841/2014) che hanno tracciato il percorso giuridico corretto da seguire ai fini della qualificazione dell’opera come “nuova costruzione”. Il principio di fondo sta nell’intendere l’opera in base non tanto e non precipuamente alle sue caratteristiche strutturali e tecniche, quanto in base alla funzione che esplica in relazione alle esigenze dei committenti. Occorre verificare la...

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