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Diritto 12 Ottobre 2018

L'accertamento a tavolino prescinde dal contraddittorio


Nel contesto dei controlli fiscali svolti con una procedura comunemente nota come “accertamento a tavolino”, risulta oramai definitivamente assodato come il contraddittorio endoprocedimentale non costituisca una fase necessaria, utile a conferire una piena legittimità giuridica agli esiti accertativi, essendo in tali ipotesi inapplicabile il dispositivo di cui all'art. 12, c. 7 legge 212/2000. Tale principio risulta essere stato recentemente ribadito dalla Cassazione Civile, con l'ordinanza 1.10.2018, n. 23824, la quale, nonostante nei pregressi due gradi di merito le rispettive Commissioni tributarie si siano espresse nel senso di ritenere nullo l'accertamento per difetto di contraddittorio, gli Ermellini, riprendendo un orientamento dalle Sezioni Unite, chiariscono in maniera brachilogica un principio che, a quanto pare, non è stato adeguatamente compreso essendo sovente al centro di questioni giudiziarie. Risulta (o, almeno, “dovrebbe risultare”) oramai consolidata l'idea secondo cui non può ritenersi esistente nel nostro ordinamento un indiscriminato diritto al contraddittorio preventivo il quale deve essere riconosciuto come essenziale soltanto qualora sia espressamente previsto dalla legge e, quindi, soltanto in caso di accessi, ispezioni e verifiche (e non in ipotesi di “accertamento a tavolino” come nel caso in epigrafe) e qualora siano interessati dei tributi armonizzati. Difatti nella...

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