Come noto, ai sensi dell’art. 163 L.F., quando il piano di concordato di cui all’art. 161, c. 2, lett. e) L.F. comprende l’offerta di un soggetto già individuato avente a oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il Tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto, dando corso all’apertura di un procedimento competitivo.
Al riguardo, il Tribunale di Milano, con provvedimento 31.05.2018, ha rigettato l’istanza avanzata da una società che aveva depositato una domanda di concordato in bianco ex art. 161, c. 6 L.F., volta a ottenere l’autorizzazione a concludere un contratto di cessione d’azienda con una società già individuata, in considerazione di particolari ragioni d’urgenza dovuta all’attività esercitata dall’istante (ovvero lo smaltimento dei rifiuti, anche pericolosi, la cui interruzione avrebbe comportato gravi danni, sotto più di un profilo). Sul punto, il Tribunale meneghino ha rilevato che il principio della competitività deve comunque essere sempre salvaguardato, anche nella fase del concordato preventivo con riserva, in quanto principio cardine delle vendite concorsuali e coattive.
È noto, infatti, che con l’introduzione dell’art. 163-bis L.F., il...