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Imposte e tasse 15 Settembre 2023

L’Agenzia delle Entrate complica ancora l’operazione di scissione

Una disamina approfondita dell’applicabilità delle limitazioni di riporto delle perdite in caso di scissione parziale è pubblicata sulla rivista Ratio di ottobre 2023.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 20.06.2023, n. 353 relativa a una scissione parziale senza retrodatazione degli effetti fiscali, ha ritenuto che l’eventuale perdita, emersa nel periodo interinale temporalmente raccordato alla data di efficacia giuridica della scissione, configuri una posizione soggettiva da ripartire secondo il principio generale dell’art 173, c. 4 del Tuir, e cioè in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferite alla società beneficiaria e rimaste alla società scissa. Tale frazione di perdita trasferita alla società beneficiaria integra, per l’Agenzia delle Entrate, l’applicazione delle limitazioni di cui all’art 172, c. 7 del Tuir, in materia di riporto delle perdite (ossia non deve eccedere l’ammontare del patrimonio netto della società fusa, quale risulta dall’ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2501-quater c.c.). Il principio appare dirompente, in quanto assume a posizione soggettiva una perdita del tutto provvisoria non raccordata ad alcun autentico periodo d’imposta, né per previsione statutaria, né per configurazione legislativa, prospettando per la società scissa l’obbligo delle verifiche relative ai limiti per il riporto delle perdite di cui all’art 172, c. 7 del Tuir. Nel caso di scissione parziale e, quindi, di sopravvivenza della...

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