L’ordinanza 28.02.2023, n. 5984 della III Sez. Civ. della Cassazione è destinata sicuramente a creare un certo scompiglio, ma anche a riequilibrare in maniera decisa quel rapporto eternamente contrastante tra il Fisco da un lato e il contribuente dall’altro. Si cerca di recuperare, in un certo senso, una sorta di equilibrio e di parità delle parti che, nella pratica, ha sempre fatto una enorme fatica ad affermarsi e rendersi “prassi concreta” nei rapporti notoriamente conflittuali che si sviluppano nel contesto del procedimento di accertamento tributario e che, storicamente, hanno sempre visto il contribuente in una situazione di evidente subordinazione, rispetto all’esercizio degli ordinari poteri e delle prerogative dell’Amministrazione Finanziaria.
La vicenda trae spunto dalla chiamata in giudizio da parte di un contribuente di un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e di 2 funzionari, quali verificatori del medesimo Ufficio, al fine di ottenere una dichiarazione di condanna al risarcimento del danno, ingiustamente subito e conseguente all'attività di verifica fiscale. Nel contesto ispettivo citato, venivano contestate irregolarità fiscalmente rilevanti, ricomprese ipotesi di frode fiscale: queste ultime avevano dato luogo all’avvio di 2 differenti procedimenti penali a carico del contribuente ispezionato.
Nel corso dei processi celebrati innanzi al giudice penale, erano tuttavia emerse circostanze che sconfessavano le accuse penalmente rilevanti. Era stata acclarata la commissione di alcuni macroscopici errori di valutazione degli organi di controllo, afferenti all’inesatta qualificazione giuridica di alcune operazioni imponibili ai fini Iva, da cui traeva spunto la segnalazione penale. I processi instaurati si sono così risolti con un provvedimento di archiviazione richiesto dalla stessa Procura della Repubblica e con una sentenza di "non luogo a procedere” per insussistenza del fatto.
Viste le risultanze processuali appena descritte, il contribuente presenta domanda di risarcimento che però non viene accolta in primo grado. In secondo grado la richiesta di risarcimento trova accoglimento, con condanna dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni. In ultimo, l’approdo in Cassazione non ha mutato l’esito espresso dal giudice di secondo grado. La Corte conferma l’attribuzione di una condotta con colpa grave dei funzionari, che per evidenti negligenze ispettive avevano aggravato la posizione del contribuente, costretto a subire 2 distinti processi penali.
Nessuna rilevanza è stata attribuita all’evenienza, introdotta dalla difesa dei funzionari, secondo cui la sussistenza della responsabilità non potesse essere ricondotta alla mera presentazione della denuncia, poiché tale atto riveste la natura di atto dovuto che, alla presenza di ipotesi di violazioni penali-tributarie, obbliga gli organi ispettivi a comunicare senza ritardo all'Autorità giudiziaria la notizia del reato (art. 347 c.p.p.).
La mancanza di pregio del rilievo difensivo veniva confermata evidenziando che l'attività della P.A., anche quando investe un ambito discrezionale, deve essere sempre improntata al rispetto dei limiti di legge e osservare il criterio del neminem laedere codificato dall’art. 2043 c.c., oltre che svolgersi ovviamente nel pieno rispetto dei canoni costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione (ex art. 97 Cost.).
Ma questi criteri e le sottese garanzie erano in tal caso rimaste lettera morta, con la conseguente e illegittima vessazione a carico del contribuente che, in conclusione, conquista legittimamente il ristoro dovuto.
