A prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla legittimità della notifica di un cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti di una società in concordato preventivo (argomento trattato, peraltro, in un diverso intervento) parrebbe pacifico in materia che la richiesta di pagamento degli oneri di riscossione spettanti all’Agenzia medesima, nonché delle relative spese di notifica della cartella, sia ingiustificata. L’aggio di cui all’art. 17 D.Lgs. 112/1999, appunto quale importo dovuto a titolo di remunerazione che l’Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione per l’esecuzione esattoriale, può rivestire carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove l'attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione. E ciò in ragione del principio di cristallizzazione del passivo, secondo cui i diritti di credito, i cui elementi costitutivi non siano integralmente realizzati anteriormente alla declaratoria, sono estranei e pertanto non opponibili alla procedura concorsuale (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 15.03.2013, n. 6646). Al riguardo, corre l’obbligo di precisare che non vi è...