I reati di bancarotta sono disciplinati dal R.D. 16.03.1942 n. 267 (Legge Fallimentare), così come modificato dal D.Lgs. 5.01.2006, n. 5, e attengono alla condotta tenuta dall’imprenditore dichiarato fallito, sia in precedenza, sia in seguito alla declaratoria di fallimento. È possibile distinguere tra bancarotta semplice (disciplinata dagli artt. 217 e 224 L.F.) e bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 L.F.), nonché tra bancarotta propria e impropria.
Con la locuzione bancarotta impropria s’intende l’ipotesi in cui le condotte che integrano i reati di bancarotta (sia fraudolenta che semplice) vengano commessi da soggetti diversi dall’imprenditore, ovvero da amministratori (sia con delega che senza delega), sindaci, direttori generali, liquidatori nonché dall’institore. Al riguardo, l’art. 223 L.Fall. stabilisce che questi ultimi soggiacciono alle stesse pene previste per l’imprenditore commerciale.
Il reato di bancarotta fraudolenta è previsto dall’art. 216 L. Fall., secondo cui è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a...