Nella causa C-74/15 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che i contratti di garanzia per un finanziamento a un professionista, pur nella loro natura di contratti accessori, se posti in essere da consumatori nell'interesse esclusivo del beneficiario e per scopi che esulano dall'attività professionale dei garanti, sono assoggettati al regime consumeristico e non a quello del contratto principale. Con tale decisione la Corte si è discostata dal suo precedente orientamento. Infatti, nella causa C-45/96, la Corte aveva dichiarato che un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca nell'ambito di un'attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un'altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell'ambito della propria attività professionale. Per contro, nel provvedimento di cui alla causa C-74/15 la Corte afferma l'irrilevanza, ai fini della sua qualificazione come contratto di consumo, del carattere accessorio della garanzia, stante che l'accessorietà attiene all'oggetto del contratto. Pertanto, il contratto di garanzia è un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui...