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Diritto 23 Ottobre 2020

L’ammontare del gettito erariale non costituisce ragione d’urgenza

L’elevato importo della rettifica e il timore che la riscossione non vada a buon fine non rappresentano validi motivi per derogare ai 60 giorni previsti per l’emanazione dell’atto impositivo (art. 12, c. 7 dello Statuto del Contribuente).

In materia di regolarità dell’accertamento, è illegittima l’emanazione di un atto impositivo avvenuta prima della scadenza del termine ex art. 12, c. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), indipendentemente dal fatto che l’atto impositivo sia notificato oltre lo spirare di tale termine. La norma deve essere sempre rispettata in adesione della sottesa ratio, diretta a garantire il contradditorio procedimentale in maniera tale che il contribuente possa far valere le proprie ragioni nel momento in cui l’atto impositivo è ancora in corso di perfezionamento. Infatti la notifica, anche se successiva al termine dei 60 giorni, rappresenta una mera condizione di efficacia di un atto già emanato in violazione degli elementi che ne consentono la validità: l’atto è già perfetto ex ante, in quanto considerato emanato all’atto della sottoscrizione del funzionario a ciò deputato. Unica deroga è rappresentata dalla sussistenza di ragioni di urgenza tali da giustificare l'inosservanza del termine dilatorio di cui si discorre. Si ritiene che tali condizioni non possano essere rappresentate dal fatto che l’anticipazione dell’accertamento è operata al fine di non pregiudicare il gettito erariale, stimato di rilevante entità. Il principio espresso è chiaramente compendiato nell'ordinanza della Cassazione, VI Sezione Civile, 30.09.2020, n. 20711. Al di...

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