La disciplina prevista dal Codice Civile dispone che, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e presentare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per chiederne l’ammortamento. Il ricorso deve contenere l’indicazione dei requisiti essenziali del titolo e, in ogni caso, quelli sufficienti a identificarlo (anche se si tratta di titolo in bianco). Il presidente del tribunale adito, effettuate le preliminari verifiche sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione in Gazzetta il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto del Presidente deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente. L’ultimo comma prevede poi che, nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
Con specifico riferimento alla procedura di ammortamento relativa allo smarrimento/sottrazione/distruzione di un assegno bancario, tuttavia, occorre fare riferimento all’art. 69 R.D. 21.12.1933, n....