In sede di operazioni di verifiche fiscali e accertamenti di carattere tributario, gli organi di controllo possono procedere a rideterminare maggiori ricavi, anche ricostruendo il volume d’affari tramite il ricorso a un iter prettamente indiziario. In pratica, quando il Fisco può disporre di un quadro indiziario adeguato in termini di motivazioni, spetterebbe al contribuente fornire un'idonea controprova a tale ricostruzione anche se prettamente operata con una metodologia basata su presunzioni. Tenuto conto di tale assunto, appurato il dato oggettivo secondo cui i pagamenti tramite POS e carte di credito si attestavano in numero superiore rispetto agli scontrini emessi, le Entrate sono giunte alla conclusione che tale elemento potesse assurgere alla stregua di un fatto evidentemente noto e determinante per condurre alla presunzione di maggiori ricavi. Al cospetto di una tale dato di fatto, sarebbe pertanto sorto in capo al contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, l'assenza di qualsiasi discordanza.
Questa situazione ha costituito oggetto di uno specifico intervento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. V^, ordinanza 22.07.2020, n. 15586) con cui è definitivamente sancita la legittimità di un accertamento analitico-induttivo, esperito nei confronti di un soggetto esercente attività di commercio al dettaglio di capi d'abbigliamento, sulla scorta della comparazione tra le risultanze...