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Diritto
07 Dicembre 2022
L'antieconomicità e la proporzione delle spese
Sono da ritenere verosimilmente antieconomici tutti quei costi palesemente sproporzionati in quanto affetti da “gigantismo”, rispetto a quelle che sono le concrete dimensioni aziendali.
La tematica dell'antieconomicità dei costi e della ripresa a tassazione è oggetto di un diffuso dibattito per via delle differenti letture operate sia in ambito giurisprudenziale sia, soprattutto, dalla dottrina tributaria. Sul tema si segnala un interessante passaggio contenuto nell’ordinanza della Cassazione n. 34876/2022 (Cass. Civ. Sez. V, ord. 25.11.2022, n. 34876). I giudici, in merito al vaglio di una contestazione avente ad oggetto il recupero di costi nei confronti di una piccola società, pongono in rilievo la circostanza che, benché la società fosse stata costituita sotto forma di società di capitali (società a responsabilità limitata), la base societaria aveva natura esclusivamente familiare. A fronte di tale evenienza si osserva che la stipula di un contratto di assicurazione del “risk management” piuttosto elevato, costituiva oggettivamente un costo sproporzionato, affetto da “gigantismo”, e dunque verosimilmente antieconomico.
Di fronte alla sproporzione di un costo siffatto, sarebbe stato onere del contribuente addurre e provare le ragioni per le quali il contratto di assicurazione non rappresentava un atto gestorio “abnorme”, e dunque antieconomico. Dimostrazione che, nel caso in specie, non era stata in ogni caso prodotta.
L’onere probatorio rispetto all'inerenza della spesa sostenuta dall’impresa è a carico del contribuente che...