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Diritto 12 Agosto 2021

L'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Nel nuovo Codice della crisi il legislatore è intervenuto disciplinando gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore, in continuità con la Legge Fallimentare.

Come ormai noto, il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza introdurrà la nuova procedura della liquidazione giudiziale la quale, in sostituzione dell'attuale fallimento, sarà finalizzata alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. Sotto tale ottica, la nuova procedura sarà quindi destinata a dispiegare i propri effetti sia nei confronti di tutti i creditori, e ciò in salvaguardia del principio generale della par condicium creditorum, sia nei confronti del debitore stesso. Nei confronti di quest'ultimo, la nuova disciplina non offre grandi novità rispetto alle attuali disposizioni della Legge Fallimentare. In particolare, l'art. 142 del Codice, in linea di continuità con quanto stabilito dall'art. 42 L.F., definisce il principio generale riguardo agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale con riferimento ai beni del debitore, prevedendo che il debitore, a seguito della sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, sia privato dell'amministrazione e delle disponibilità dei suoi beni, la cui amministrazione sarà affidata al curatore. Quest'ultimo sarà, a sua volta, investito della legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio del debitore, per completare ed eseguire al meglio la liquidazione giudiziale. Tale...

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