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Diritto 06 Ottobre 2022

L’appalto d’opera, di servizi e il subappalto

Con il contratto di appalto l’appaltatore si impegna nei confronti del committente a eseguire un’opera, o a fornire un servizio, verso un corrispettivo in denaro.

Si tratta di una figura negoziale largamente utilizzata e la cui disciplina codicistica risulta essere stata integrata da numerose normative di settore. L’appalto di diritto privato, che si contrappone al modello in uso nei rapporti con la P.A., a sua volta deve essere tenuto distinto dal contratto d’opera professionale con cui condivide (quasi) esclusivamente l’assenza del vincolo di subordinazione rispetto al committente. L’appaltatore, infatti, è solitamente un piccolo, o medio, imprenditore che assume su di sé il rischio della realizzazione dell’opera appaltata per la quale si renderà necessaria una rilevante organizzazione di mezzi. In materia di appalto, si considera illecito l’oggetto che sia contrario a norme di legge o al buon costume, facendo rientrare nella categoria anche la contrarietà a regolamenti urbanistici. Tali ipotesi vengono sanzionate dall’ordinamento e determineranno la nullità radicale del contratto. Autonoma disciplina è prevista per la prestazione del committente atteso che il principio del corrispettivo in denaro è fissato dalla legge, la quale, in caso di mancata determinazione, stabilisce anche i criteri per la sua quantificazione. L’appalto d’opera consiste in un’attività di trasformazione della materia allo scopo di realizzare un nuovo bene, oppure alla trasformazione di un bene preesistente. Il contratto di appalto...

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