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Diritto 28 Aprile 2022

L’appello notificato al difensore revocato è nullo o inesistente?

Tra i vizi più rilevanti inerenti all’atto di appello vi sono i c.d. vizi della vocatio in ius, ovverosia quei vizi dipendenti dal mancato rispetto delle regole previste dall’art. 330 c.p.c.

L’atto di appello costituisce l’atto con cui viene proposta l’impugnazione della sentenza di primo grado, sottoponendo la questione oggetto di contenzioso all’attenzione di un nuovo giudice, che potrà riformare o confermare quanto già deciso nel merito. Una questione rilevante sul tema è la problematica inerente alla notifica effettuata nei confronti dell’avvocato revocato, fatto reso noto alla controparte, sebbene ci sia un nuovo difensore già costituito. La Cassazione è stata posta innanzi alla problematica di fare chiarezza sul fatto se un tale vizio processuale rientrasse nell’ambito dell’inesistenza (in base agli orientamenti più risalenti), oppure a quello della nullità. La faccenda non ha un’importanza meramente dottrinale, in quanto le differenze fondamentali tra i 2 regimi di vizi stanno nel fatto che nel caso di inesistenza il vizio è sempre rilevabile e non è sanabile, mentre nel caso della nullità il vizio è sanabile salvo le ipotesi di nullità assolute insanabili espressamente previste dall’ordinamento. La Cassazione, con la sentenza 22.03.2022, n. 9232, conclude stabilendo che la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto...

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