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Altre imposte indirette e altri tributi 05 Settembre 2026

L’art. 15 TUR non dialoga con l’art. 20 nella registrazione d’ufficio

Con la sentenza 7.07.2026, n. 22824 la Corte di Cassazione conferma che la registrazione d’ufficio della cessione d’azienda poggia su un presupposto autonomo, inconciliabile con i criteri interpretativi dell’atto presentato alla registrazione.

Con processo verbale di constatazione la Guardia di Finanza constatava l’omessa registrazione di un contratto di cessione di azienda tra 2 società amministrate dallo stesso soggetto. Le 2 società davano seguito a una frazionata cessione di beni in un ristretto ambito temporale con emissione di fatture soggette ad Iva. L’Agenzia delle Entrate considerava tali progressive cessioni di beni una cessione di azienda e provvedeva alla relativa registrazione d’ufficio ex art. 15 TUR. La Parte privata impugnava per Cassazione la sentenza di secondo grado che la vedeva soccombente prospettando come unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 20 del TUR, ritenendo che i Giudici di merito avessero erroneamente convalidato la catalogazione delle cessioni frazionate di beni in cessione d’azienda. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, rilevando un manifesto travisamento tra la portata impositiva dell’art. 15 e la ratio dell’art. 20 TUR.Il rapporto tra le 2 disposizioni è stato già chiarito dalla Corte con orientamento uniforme: in tema di imposta di registro, l’art. 15, c. 1, lett. d) D.P.R. 131/1986, che dispone la registrazione d’ufficio del contratto verbale di cessione di azienda, si basa su un presupposto autonomo, è inconciliabile con i criteri di interpretazione previsti del successivo art. 20, relativi all’atto presentato alla registrazione. L’Amministrazione Finanziaria può procedere alla registrazione d’ufficio ai sensi...

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