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Diritto
08 Ottobre 2021
L'assoluzione penale non libera da responsabilità amministrativa
Nel contesto del giudizio tributario, l’imputato assolto in sede penale non gode della automatica impunità per la responsabilità fiscale qualora l'atto impositivo risulti fondato su dati indiziari sufficienti.
La VI Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza. 15.09.2021, n. 24779, ha avuto modo di chiarire che il contribuente-imputato assolto in sede penale, anche con formula piena (per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste), può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma ritenuti evidentemente adeguati nel contesto del giudizio tributario.
Già da tempo la Cassazione è orientata a ritenere che in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può essere attribuita a una sentenza penale (indipendentemente di assoluzione o di condanna) divenuta irrevocabile, emessa in materia di frode fiscale, anche se la fattispecie rilevata nella fase del giudizio penale sia essenzialmente la stessa su cui si fonda un eventuale accertamento del Fisco.
La ratio di tale conclusione risiede normativamente nei limiti di prova che nel processo tributario sono imposti dall’art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992, trovando ingresso anche le presunzioni semplici che appaiano di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale può essere ritenuto responsabile fiscalmente in quanto la sentenza penale irrevocabile, intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l'accertamento,...