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Lavoro 26 Agosto 2022

Lavoratore malato assente alla visita e sanzione disciplinare

È illegittima la sanzione disciplinare applicata al lavoratore malato che risulta assente alla visita fiscale perché sotto la doccia: così ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza 18.07.2022, n. 22484.

La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha respinto il ricorso proposto da un istituto clinico avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva a sua volta accolto il ricorso di un dipendente dell’istituto stesso, annullando la sanzione disciplinare del richiamo scritto a suo carico, irrogata perché, al momento della visita di controllo, non aveva sentito suonare il campanello di casa perché “sotto la doccia” e ciò aveva impedito l’accesso del medico fiscale nell’abitazione. L’istituto ricorrente, nelle motivazioni del ricorso, aveva sostenuto che “il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, a prescindere dallo stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore di lavoro un dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto ad astenersi da condotte che impediscano l’accesso al medico della struttura pubblica”; aveva inoltre aggiunto che il contratto collettivo prevede espressamente “la rilevanza disciplinare dell’assenza alla visita domiciliare di controllo”, ribadendo che “fare la doccia durante la fascia di reperibilità integra l’inadempimento contrattuale”. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22484/2022, ha rigettato il ricorso, osservando innanzitutto che “il CCNL invocato...

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