Il D.Lgs. 81/2008 nel caso di affidamento di lavori, servizi o forniture da eseguire all'interno della propria azienda prevede specifici obblighi di coordinamento e cooperazione nell'attuare misure di prevenzione e protezione anche nei confronti dei lavoratori autonomi.
La sentenza della Cassazione Penale 3.06.2021, n. 21553 prende in esame l'infortunio dell'appaltatore caduto dal tetto di un capannone durante lavori di manutenzione a causa dello sfondamento di alcune lastre di eternit. Dell'evento è stato ritenuto responsabile il committente, condannato per lesioni colpose, mentre alla società sono stati contestati gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2011.
Le violazioni a carico dell'imputato riguardano in particolare la mancata fornitura di informazioni sull'ambiente di lavoro, l'assenza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e l'omessa verifica di idoneità tecnico-professionale del soggetto a operare in quota.
I ricorsi formulati da committente e società si basano essenzialmente sulla condotta “abnorme” dell'appaltatore, condizione in grado di interrompere il nesso di causalità, che si è portato in quota senza vincolarsi preventivamente con linee vita e sulla non necessità del DUVRI data la durata presumibile dei lavori inferiore ai 2 giorni visto che i lavori riguardavano una porzione limitata di copertura.
L'appaltatore è inoltre un operaio esperto nel settore edile consapevole degli obblighi connessi all'esecuzione di attività in quota, titolare di un'impresa regolarmente iscritta alla CCIAA, la cui idoneità tecnico-professionale emerge in modo inequivocabile dai rapporti economici pregressi, desumibili dalle fatture emesse negli anni dall'impresa committente all'appaltatore per acquisto di materiale edili.
Premesso che la Corte si esprime sui vizi di motivazione attinenti la coerenza logica della decisione e non è chiamata a reinterpretare elementi di merito già esaminati, entrambi i ricorsi sono stati ritenuti inammissibili. La pronuncia offre una chiave di lettura corretta degli obblighi in carico al committente in base alla normativa vigente.
Dai risultati dell'istruttoria è emerso che per eseguire i lavori era programmata una durata di una settimana, come sostenuto dallo stesso lavoratore autonomo incaricato senza il supporto di collaboratori facendo scattare l'obbligo del DUVRI. La mancanza del documento assume particolare rilievo poiché avrebbe consentito di analizzare le caratteristiche del manufatto per età, capacità di tenuta in caso d'accesso e modalità di installazione delle linee vita.
L'appaltatore, se sensibilizzato in modo più accurato sui rischi avrebbe potuto porre in essere una condotta diversa. La circostanza si riflette anche sull'omessa verifica della capacità tecnico-professionale e dello specifico addestramento richiesto per i lavori in quota, che rientra tra le attività formative obbligatorie anche per i lavoratori autonomi. La verifica formale di essere titolare di un'impresa regolare e che svolge un'attività professionale è un prerequisito necessario ma non garantisce la competenza o l'esperienza, le fatture emesse dall'impresa risultano a tal fine irrilevanti.
Il comportamento della vittima non risulta “abnorme” poiché si colloca nella sfera di rischio della lavorazione in corso e come accertato nei giudizi di merito non risulta eccentrico rispetto al rischio professionale che il committente era chiamato a gestire.
