Viene previsto un periodo transitorio, fino al 30.04, durante il quale sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota INL-Ministero Lavoro n. 29/2022. I dati necessari per soddisfare l’obbligo di comunicazione potranno essere inseriti nel corpo della comunicazione e trasmessi alle e-mail che ogni ITL ha messo a disposizione.
Dal 1.05.2022, invece, la comunicazione dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente tramite il portale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro che sarà l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo e non saranno ritenute valide e, pertanto, sanzionabili le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
L’applicativo, predisposto dal Ministero del Lavoro, si trova su Servizi Lavoro (servizi.lavoro.gov.it), per accedere i datori di datori di lavoro e i soggetti abilitati dovranno utilizzare SPID e CIE.
Ricordiamo che la L. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione con riferimento all'impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, all’art. 14, c. 1 D.Lgs. 81/2008, come modificato, si prevede che: “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, da parte del committente mediante sms o tramite e-mail, secondo le regole previste dall’art. 15, c. 3 D.Lgs. 81/2015”.
L’omessa o la ritardata comunicazione viene punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale e non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23.04.2004, n. 124.
L’adempimento ha lo scopo di contrastare le forme elusive e, proprio in questa ottica, è previsto che la sospensione dell’attività lavorativa scatti anche in caso di presenza di lavoratori inquadrati come autonomi occasionali, ma in assenza della comunicazione preventiva. Di fatto, si modifica la base di calcolo dei lavoratori irregolari ai fini dell’applicazione del provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il Ministero del Lavoro mette a disposizione la relativa modulistica attraverso la quale effettuare la comunicazione: sono richiesti tutti i dati già evidenziati nella nota congiunta INL-Ministero del Lavoro 11.01.2022, n. 29. In particolare, la comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la stessa sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere 3 distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dall’INL e dal Ministero del Lavoro nella citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
