Diritto del lavoro e legislazione sociale 02 Marzo 2024

Lavoratori chiamati a svolgere le funzioni di giudice popolare

Il lavoratore dipendente chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare svolge un ufficio obbligatorio parificato all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive ed ha diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle udienze e alle attività connesse.

I lavoratori dipendenti che vengono chiamati a ricoprire il ruolo di giudice popolare svolgono un ufficio obbligatorio, parificato all’esercizio di funzioni pubbliche elettive. Il giudice popolare è il componente non togato di Corte d’Assise o Corte d’Assise d’Appello, ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale, ed il suo ufficio è obbligatorio, salvo specifica e documentata istanza di esonero rivolta al Presidente della Corte d’Appello competente. Egli viene estratto a sorte da apposite liste formate per ogni Corte d’Assise e Corte d’Assise d’appello, distinte tra giudici ordinari e giudici popolari supplenti. Per essere inserito nelle liste occorre presentare richiesta al Sindaco del Comune di residenza. Quando a ricoprire tale funzione è un lavoratore dipendente, questi è tenuto a presentare al datore di lavoro la copia del decreto di nomina ed a comunicare preventivamente i giorni in cui deve assentarsi dal lavoro. Si ricorda che l’art. 51 Cost. dispone che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro. Ribadendo il principio costituzionale, la L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ha stabilito che i lavoratori nominati giudici popolari sono titolari di una funzione pubblica elettiva; pertanto, possono essere collocati in aspettativa non retribuita. Più precisamente, il...

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