Il privato che affida ad un’impresa esecutrice i lavori di manutenzione o ristrutturazione dell’immobile destinato a propria abitazione, committente non qualificato, rispetto ai quali assume le decisioni in merito alla natura delle opere da svolgere, è responsabile della sicurezza dei luoghi dove tali lavori devono essere eseguiti: incombe su di lui l’obbligo di valutare le possibili situazioni di pericolo e conseguentemente approntare le relative misure di protezione e prevenzione. La figura del committente, per effetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali, ha subito nel tempo una trasformazione da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che ha responsabilità proprie (cfr. art. 90 D.Lgs. 81/2008).
Secondo la più recente giurisprudenza, il principio generale in base al quale il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro si estende anche al committente, va inteso nel senso che da quest’ultimo non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori; per configurarne la responsabilità deve essere verificato in concreto qual è stata l’incidenza della sua condotta nella causa dell’evento, considerando: le capacità organizzative dell’impresa designata per eseguire i lavori, con specifico riferimento alla loro natura; i criteri seguiti dal medesimo committente per la scelta...