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Lavoro 20 Marzo 2020

Lavoro a distanza e coronavirus

Affinità e divergenze tra due figure contrattuali molto in auge grazie al COVID-19: telelavoro e smart working.

L'emergenza del coronavirus sta costringendo moltissimi lavoratori, sia pubblici che privati, a svolgere la propria attività da casa utilizzando i due istituti che disciplinano il lavoro a distanza: il telelavoro e lo smart working (anche noto come lavoro agile). Pur presentando molti punti di contatto, tanto da essere confuse, tali figure contrattuali, in realtà, sono da tenere ben distinte.
Il telelavoro costituisce una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa caratterizzata dal fatto che si svolge mediante l'uso di mezzi informatici in un luogo diverso dalla sede di lavoro. È disciplinato dalla legge solo nell'ambito del pubblico impiego, mentre nel settore privato la sua regolamentazione è affidata alla contrattazione collettiva.
Lo smart working si connota per il fatto che il rapporto è privo di vincoli sia riguardo all'orario che al posto di lavoro; è disciplinato da un accordo individuale e la prestazione è resa mediante strumenti tecnologici.
Da tali definizioni emergono 2 differenze fondamentali.
La prima riguarda la postazione di lavoro: nel telelavoro è fissa e predeterminata da contratto, viene allestita in luogo prestabilito (generalmente l'abitazione del prestatore) e potrà essere modificata solo con successivo accordo tra le parti.
Nel caso dello smart working, al contrario, non è obbligatorio legarsi a un luogo specifico (potrebbe essere il treno, il bar, la casa di campagna, un parco, una spiaggia), l'essenziale è che si possa portare uno smartphone o un computer e sia presente una connessione Wi.Fi.
La seconda importante differenza è quella che concerne l'orario di lavoro. Nel telelavoro, è concordato dalle parti entro i confini tracciati dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Lo smart working, invece, non impone vincoli d'orario precisi, rilevando piuttosto il raggiungimento degli obiettivi contenuti in un accordo scritto che, tra l'altro, deve prevedere i tempi di riposo e le modalità di disconnessione dagli strumenti tecnologici. Tale modalità, perciò, si sostanzia in una prestazione di lavoro subordinato estremamente flessibile che lascia al lavoratore ampi margini discrezionali sul piano organizzativo, dal momento che gli consente di scegliere in piena autonomia dove e quando lavorare.
Entrambe le tipologie comportano innegabili vantaggi sia per il lavoratore che per il datore di lavoro: il primo non deve preoccuparsi dei costi di spostamento e guadagna benessere in termini di maggior equilibrio tra lavoro e vita quotidiana, in particolare quella familiare; il secondo ha la possibilità di contenere le spese legate ai luoghi fisici, avvalendosi in molti casi del maggior rendimento offerto dal lavoratore a distanza. Secondo una recente ricerca del Politecnico di Milano, le aziende che hanno fatto uso dello smart working avrebbero registrato un aumento della produttività pari al 5-6%.
Da ricordare, infine, un importante elemento che accomuna i 2 contratti e cioè l'obbligo in capo al datore di lavoro di garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale (basti solo pensare agli obblighi di riservatezza ed alla tutela della privacy nell'esercizio del controllo a distanza).