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Lavoro 11 Luglio 2023

Lavoro agile con scadenza differenziata

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 3.07.2023, n. 85, di conversione del D.L. 4.05.2023, n. 48, arriva la proroga del diritto, per determinate categorie di lavoratori, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Con l’introduzione del nuovo art. 28-bis e del nuovo comma 3-bis all’art. 42 D.L. 48/2023, il diritto allo smart working viene prorogato al 30.09.2023 per i cosiddetti lavoratori super fragili del settore pubblico e privato e al 31.12.2023 per i lavoratori del settore privato genitori di figli under 14 e lavoratori fragili. Più specificatamente il nuovo art. 28-bis prevede che il datore di lavoro, per i soggetti rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4.02.2022 (cosiddetti super fragili), assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. L’art. 42, c. 3-bis proroga invece il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile (diritto subordinato invece alla condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione) al 31.12.2023 per i dipendenti del settore privato che: abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore; sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente...

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