Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 3.07.2023, n. 85, di conversione del D.L. 4.05.2023, n. 48, arriva la proroga del diritto, per determinate categorie di lavoratori, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Con l’introduzione del nuovo art. 28-bis e del nuovo comma 3-bis all’art. 42 D.L. 48/2023, il diritto allo smart working viene prorogato al 30.09.2023 per i cosiddetti lavoratori super fragili del settore pubblico e privato e al 31.12.2023 per i lavoratori del settore privato genitori di figli under 14 e lavoratori fragili.
Più specificatamente il nuovo art. 28-bis prevede che il datore di lavoro, per i soggetti rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4.02.2022 (cosiddetti super fragili), assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
L’art. 42, c. 3-bis proroga invece il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile (diritto subordinato invece alla condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione) al 31.12.2023 per i dipendenti del settore privato che:
abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore;
sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente...