Diritto del lavoro e legislazione sociale
05 Marzo 2024
Lavoro interinale e parità di trattamento
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 22.02.2024 relativa alla causa C-649/22, è intervenuta in merito alla parità di trattamento del lavoratore interinale rispetto ad un dipendente assunto dall’azienda.
I fatti che hanno portato alla sentenza in oggetto sono presto riassunti: un cittadino spagnolo ha stipulato un contratto di lavoro interinale con un’azienda che lo ha adibito alle mansioni di magazziniere esperto. Dopo 3 settimane dall’assunzione, viene dichiarata, nei suoi confronti, una “inabilità permanente e totale a svolgere la sua professione abituale” a seguito di un infortunio sul lavoro.
L’assicurazione di parte datoriale, sulla base di quanto previsto nel contratto collettivo di lavoro interinale, ha allora versato al dipendente un’indennità pari a 10.500 euro. Quest’ultimo, però, reclama un’indennità superiore (pari a 60.000 euro) sulla base del contratto collettivo del settore dei trasporti.
La questione è dunque “se l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della stessa, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, in forza della quale l’indennità alla quale i lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto a titolo di inabilità totale permanente a svolgere la loro professione abituale, a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi nell’impresa utilizzatrice e che ha determinato la cessazione del loro rapporto di lavoro interinale, è di importo inferiore...