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Lavoro 19 Febbraio 2021

Lavoro intermittente e contrattazione collettiva

Nella circolare n. 1/2021 il Ministero del Lavoro recepisce una pronuncia della Cassazione sui limiti del diritto di veto consentito alle parti.

Il lavoro intermittente (o a chiamata) è stato introdotto con lo scopo di dare una veste giuridica e un'adeguata copertura previdenziale e assicurativa, a quelle prestazioni rese su richiesta del datore di lavoro, in base alle proprie necessità contingenti. Tale modalità è sempre attivabile per i soggetti over 55 e under 24 di età, nonché nei casi previsti dai contratti collettivi. Proprio su quest'ultimo punto, in una nota del 2016 il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali aveva ritenuto che il CCNL potesse inibire il ricorso alla tipologia lavorativa in argomento. Con la sentenza 13.11.2019, n. 29423 la Corte di Cassazione confutava il parere ministeriale asserendo che il veto eventualmente posto dalla contrattazione collettiva in merito all'utilizzabilità del lavoro intermittente, non trova conferma nella disciplina di riferimento e, pertanto, le parti sociali non hanno alcun potere di interdizione sull'utilizzo dell'istituto in argomento. L'orientamento della Suprema Corte è stato integralmente recepito dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nella recente circolare 8.02.2021, n. 1 che, ai fini ispettivi, stabilisce l'inefficacia di eventuali clausole sociali volte a vietare il ricorso al lavoro intermittente. In tali casi occorrerà semplicemente verificare se l'utilizzo di lavoratori a chiamata corrisponda alle ipotesi oggettive contenute nella tabella di cui al R.D....

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