Diritto del lavoro e legislazione sociale 22 Aprile 2025

Lavoro intermittente e UniEmens: precisazioni Inps

Con il messaggio n. 1322 del 18.04.2025, l’Inps rende note alcune precisazioni in materia di lavoro intermittente, sia con riferimento al computo di tali lavoratori sia con riguardo all’obbligo di invio dell’UniEmens anche in assenza di emolumenti corrisposti.

Come noto, dal 2001, nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), è presente il campo dichiarativo della forza aziendale (elemento ) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.In tale elemento, deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti - compresi quelli non retribuiti - che siano: - a tempo pieno;- a tempo parziale, in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno;- con contratto intermittente, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, da intendere come quello precedente al mese di competenza della denuncia UniEmens (messaggio Inps 1092/2017).Considerando, dunque, che il computo del lavoratore intermittente avviene sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile: pertanto, ai fini della compilazione dell’elemento , l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.Rispetto a tutto quanto sopra, inoltre, è necessario ricordare come il contratto di lavoro intermittente possa essere stipulato:- con indennità di disponibilità;- senza indennità di disponibilità.Con riferimento a tale ultimo caso, dalla competenza di aprile 2025, l’invio del flusso Uniemens (atteso entro il 31.05) deve essere assolto anche in assenza di...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.