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Lavoro 12 Settembre 2023

Lavoro intermittente: requisito anagrafico imprescindibile

Con la sentenza 24.07.2023, n. 22086 la Corte di Cassazione dispone che, nella disciplina del lavoro intermittente, i requisiti oggettivo e soggettivo sono da considerarsi disgiunti e non necessariamente concorrenti.

Il fatto - La Corte di Appello di Milano dichiarava l’illegittimità del contratto di lavoro intermittente a tempo determinato stipulato tra società datrice e lavoratore e la sussistenza, per il medesimo periodo, di un contratto a tempo determinato a tempo pieno. A fondamento della propria decisione, i giudici, in particolare, interpretando l’art. 13 D.Lgs. 81/2015, ritenevano quali elementi costitutivi concorrenti del contratto di lavoro intermittente sia il requisito oggettivo della discontinuità dell'attività sia il requisito soggettivo dell'età dettato dal comma 2 della disposizione normativa. Rilevata, nel caso di specie, la ricorrenza dell'elemento oggettivo e la mancanza di quello soggettivo, dichiaravano l'illegittimità del contratto intermittente e richiedevano, per il medesimo periodo, il riconoscimento di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, sussistendo il motivo giustificativo dell’apposizione del termine. La società datrice ha proposto ricorso, lamentando un’errata interpretazione della Corte territoriale in merito alla disposizione normativa che, con i cc. 1 e 2, dettava chiaramente due diversi presupposti per il ricorso al lavoro intermittente: da una parte, "in ogni caso" con i lavoratori in possesso del requisito soggettivo d'età; dall'altra, con i lavoratori sprovvisti di detto requisito, al cospetto del requisito oggettivo...

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