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Lavoro 03 Ottobre 2023

Lavoro minorile: obblighi in capo al datore di lavoro

Nell’ordinamento italiano, l’espressione lavoro minorile indica il contratto o il rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e un minore.

I minori di 18 anni possono svolgere attività lavorativa, pur essendo soggetti a determinate limitazioni e obblighi in capo al datore di lavoro. Il datore di lavoro, prima di adibire il minore all’attività lavorativa, deve provvedere ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, alla valutazione dei rischi e, nella generalità dei casi, ai sensi dell’art. 8 L. 977/1967, alla valutazione dell’idoneità fisica all’attività lavorativa. La visita medica pre-assuntiva, a carico del datore di lavoro, può essere eseguita o presso l’ASL territorialmente competente o dal medico competente. Tale visita medica deve essere ripetuta poi con periodicità annuale. Il giudizio del medico sull’idoneità viene comunicato: al datore di lavoro; al lavoratore; ai titolari della genitorialità. Ai sensi dell’art. 6, Allegato I alla L. 977/1967, è vietato adibire i minori a lavorazioni e lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore. Le attività vietate, di cui all’Allegato I sono quelle che espongono i minori ad agenti fisici, biologici e chimici e a processi e lavori pericolosi e pesanti in generale come i lavori di fabbricazione e manipolazione di esplosivi e/o ordigni, di mattatoio e che comportanti l'impiego di gas ecc. Tali attività pericolose possono essere svolte, in deroga al divieto, solo...

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