Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo, è pieno e ha carattere generale: così ha sentenziato la Corte di Cassazione nella sentenza 15.07.2019, n. 18887. Di conseguenza, la possibilità di una prestazione lavorativa in tale giorno discende soltanto da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, atteso che tale diritto non può essere derogato neanche dalla contrattazione collettiva, a meno che non vi sia un esplicito mandato del lavoratore.
La vicenda trae origine dalla domanda di un dipendente diretta “ad accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'ingiustificatezza del licenziamento, comminato dal proprio datore di lavoro, con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal momento del recesso a quello dell'effettiva reintegra, alla regolarizzazione assistenziale e previdenziale e al risarcimento degli ulteriori danni all'integrità psico-fisica, anche in considerazione della gravità del provvedimento di licenziamento da considerarsi ingiurioso, persecutorio e vessatorio”.
Con la domanda, respinta dal Tribunale di Siracusa, era stata chiesta anche la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive e...