L’art. 39-bis, c. 1 del cd. decreto Lavoro (D.L. 48/2023) ha previsto, per il periodo dal 1.06.2023 al 21.09.2023, che ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, venga riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.
Tali disposizioni sono applicabili a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente che, nel corso del periodo d'imposta 2022, abbiano percepito un reddito di importo non superiore a 40.000 euro.
Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e, nel caso di riconoscimento dello stesso, compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione del credito generato tramite Mod. F24. Per consentire tale compensazione l'Agenzia delle Entrate ha istituito il relativo codice tributo, tramite la risoluzione 9.08.2023, n. 51/E.
Il codice tributo in questione è il “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Compilazione del...