Con la nota 11.01.2022, n. 29 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti operativi sul nuovo obbligo, introdotto dalla L. 215//2021, di comunicare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente l’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Sono quei soggetti che compiono un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e soggiacciono, in ragione dell’occasionalità, al regime fiscale di cui all’art. 67, c. 1 D.P.R. 917/1986.
Non sono perciò ricompresi in questa categoria i rapporti di natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative, le professioni liberali, tutte le attività esercitate in forma abituale e in regime Iva, i rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali, i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazione intellettuale (es. i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festivals o librerie, i relatori in convegni o conferenze, i docenti ed i redattori di articoli).
Scopo della norma è quello di monitorare e contrastare l’impiego irregolare di tale tipologia contrattuale, particolarmente soggetta ad un utilizzo distorto ed elusivo.
Per questo motivo, l’obbligo in questione è stato inserito all’interno della disciplina in materia di sospensione imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/2008, destinata per l’appunto a quei committenti che operano in...