Sono iniziati i controlli ai fini di vigilare sulla corretta applicazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori occasionali previsto dall’art. 13 D.L. 21.10.2021, n. 146, convertito dalla L. 17.12.2021, n. 215, in vigore dal 21.12.2021. In base a tale disposizione per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 c.c., è obbligato a effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro (INL) competente per territorio.
Si rammenta che, dal 1.05.2022, è possibile inoltrare la comunicazione solo telematicamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. Nel periodo transitorio era ammessa anche la comunicazione a mezzo e-mail. La comunicazione è finalizzata a svolgere attività di monitoraggio e soprattutto per contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:
l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
la corresponsione di un corrispettivo.
Ricordiamo che restano escluse...