Prima di tutto verifichiamo chi sono i collaboratori familiari che possono prestare la propria attività nei confronti dell’imprenditore:- parenti di primo grado. Sono i genitori e i figli;- parenti di secondo grado. Sono i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;- parenti di terzo grado. Sono i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;- affini. Sono i parenti del coniuge e, in particolare, i suoceri (primo grado), i nonni del coniuge e i cognati (secondo grado), i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati (terzo grado).Il Ministero del Lavoro, con la circolare 10.06.2013, n. 10478, ha chiarito che le prestazioni effettuate dai familiari di aziende artigiani, del commercio, e dell’agricoltura sono prestazioni occasionali rese in via non abituale e prevalente all’interno dell’impresa.Sempre il Ministero del Lavoro, con la circolare 5.08.2013, n. 4184, ha definito l’obbligo assicurativo del collaboratore familiare nei confronti dell’Inail. L’obbligo assicurativo Inail scatta quando una prestazione è ricorrente e non accidentale. Si considera accidentale una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giorni lavorativi nell’anno.La prestazione è quindi da considerare occasionale quando:- viene...