RICERCA ARTICOLI
Lavoro 01 Marzo 2019

Lavoro più o meno agile dopo la legge di Bilancio 2019


Il datore di lavoro che stipula accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile deve dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, oppure a quelle avanzate da lavoratori con figli in condizioni di disabilità. L'agevolazione è prevista dall'art. 1, c. 486 L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che ha modificato l'art. 18 L. 22.05.2017, n. 81. La L. 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" si compone di due insiemi di norme, volte, da un lato, a introdurre un sistema di interventi teso ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale (capo I); dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (capo II). Ed è proprio nella seconda parte della legge che viene normato il cosiddetto lavoro agile o "smart working", inteso non come nuova tipologia contrattuale, ma come particolare modalità di svolgimento della prestazione...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.