Il datore di lavoro che stipula accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile deve dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, oppure a quelle avanzate da lavoratori con figli in condizioni di disabilità. L'agevolazione è prevista dall'art. 1, c. 486 L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che ha modificato l'art. 18 L. 22.05.2017, n. 81.
La L. 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" si compone di due insiemi di norme, volte, da un lato, a introdurre un sistema di interventi teso ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale (capo I); dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (capo II).
Ed è proprio nella seconda parte della legge che viene normato il cosiddetto lavoro agile o "smart working", inteso non come nuova tipologia contrattuale, ma come particolare modalità di svolgimento della prestazione...