Uno degli elementi più rilevanti riguarda la figura del volontario, i cui caratteri sono stati rivisti dal legislatore nel 2021 per definire limiti precisi alle prestazioni a carattere liberale, spontaneo e gratuito. Da ultimo, il D.L. 71/2024, convertito in L. 106/2024, ha dedicato spazio ai volontari, rivedendo alcuni aspetti legati ai rimborsi agli stessi erogati. Partendo da quanto originariamente previsto dal D.Lgs. 36/2021, è l’art. 29 a definire chi possa considerarsi volontario, delineandone i tratti di gratuità, spontaneità e assenza di fini di lucro.
Le prestazioni di natura volontaria possono consistere nell’attività sportiva, nella formazione, nella didattica e nella preparazione degli atleti, rese a favore di società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti, tra cui Coni, Cip e Sport e Salute Spa. A fronte dello svolgimento di tali attività, al volontario non può essere riconosciuta alcuna retribuzione, ma è ammesso il rimborso delle sole spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute fuori dal Comune di residenza del percipiente. Una prima semplificazione era stata introdotta dal D.Lgs. 29.08.2023, n. 120, consentendo ai volontari di autocertificare le spese sostenute, entro una soglia massima di 150 euro mensili.
A oggi è invece previsto il riconoscimento di rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili anche per attività svolte nel Comune di residenza, in occasione di eventi sportivi riconosciuti dagli enti competenti, che ne definiscono tipologie e modalità di rimborso: aumenta così la soglia rispetto al passato, con un ambito di applicazione esteso anche alle prestazioni rese localmente. Ma le novità non finiscono qui: gli enti che si avvalgono di volontari dovranno comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i nominativi e i rimborsi corrisposti, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
È quindi necessario che le ASD/SSD tengano a mente questa nuova scadenza ed effettuino regolarmente la registrazione dei rimborsi effettuati.
Qualifica ETS - Qualora le ASD si qualifichino come Enti del Terzo Settore (ETS), la gestione dei rimborsi ai volontari cambia: si applica infatti la disciplina del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Le ASD riconosciute come ETS potranno rimborsare solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili (art. 17 D.Lgs. 117/2017), alle condizioni stabilite dall’ente. Sono vietati i rimborsi forfetari, a differenza di quanto previsto per gli enti sportivi non ETS.
Vediamo ora come è strutturato il Registro delle attività sportive dilettantistiche e come effettuare la comunicazione dei rimborsi ai volontari. Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, l’ASD/SSD dovrà entrare nella sezione "Lavoro sportivo" e cliccare su “Volontari”: a questo punto, selezionando “Nuovo volontario”, sarà possibile inserire una serie di dati:
- codice fiscale o il cognome del volontario e selezionare in base ai risultati proposti il nome del soggetto; nel caso in cui non sia presente tra i risultati, sarà possibile aggiungere manualmente i dati cliccando su “+ nuovo”;
- Organismo sportivo (OS) o Ente che ha riconosciuto la manifestazione o evento sportivo;
- codice dell’attività svolta dal volontario, stabilito dall’OS o Ente che ha riconosciuto la manifestazione o evento sportivo;
- importo del rimborso (maggiore di zero e non superiore a 400 euro mensili) e data di inizio dell’attività svolta.
Una volta inseriti tutti i dati, premendo il tasto “Verifica”, la piattaforma controllerà la congruenza dei dati inseriti; premendo successivamente il tasto verde “Salva”, sarà completato l’inserimento. Sarà possibile modificare o cancellare i dati entro 60 giorni dal loro inserimento. Sarà poi possibile recuperare all’interno del Registro le comunicazioni precedentemente effettuate.
