Il tema, come sempre, non è di facile interpretazione e la risposta più prudente è senz’altro quella di non applicare l’esenzione a questa casistica in caso di rapporto di lavoro subordinato. Ma la risposta più semplice non è necessariamente quella corretta: occorre un’analisi che legga congiuntamente la normativa fiscale e quella previdenziale, cercando di capire quale sia stato l’intento del legislatore.
Il collaboratore amministrativo-gestionale è disciplinato dall’art. 37 D.Lgs. 36/2021, nel quale il legislatore precisa che, ove ne ricorrano i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, “può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile”. Restano esclusi coloro che svolgono tale attività nell’ambito di una professione per la quale è richiesta l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali. Aggiunge inoltre al c. 4 che l’attività di questi soggetti è regolata, ai fini previdenziali, dall’art. 35, cc. 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, “quale che sia la tipologia del rapporto, dall’articolo 36, comma 6”.
L’art. 36, c. 6, a sua volta, prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Lo stesso comma esclude dalla base imponibile Irap i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi dell’area dilettantistica inferiori a 85.000 euro annui.
Dalla lettura combinata di queste norme emerge chiaramente la precisazione, poi ripresa anche dalla circolare n. 7/E/2026, “quale che sia la tipologia del rapporto”: una lettura estensiva dell’art. 37 porta quindi a ritenere che la co.co.co. non sia l’unica forma ammessa. Ciò nonostante, a parere di chi scrive, si rileva una forte connessione tra il contratto di collaborazione e l’attività amministrativo-gestionale, tale da rendere il rapporto subordinato una scelta poco frequente per questa figura, che peraltro, come sappiamo, è molto spesso oggetto di contestazione in sede ispettiva.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 7.08.2026, n. 7/E non affronta in modo diretto il caso dell’amministrativo-gestionale dipendente. Offre però 2 argomenti che, letti insieme, depongono a favore dell’applicazione della franchigia.
Il primo argomento viene dal quesito che riguardava i lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato. L’Agenzia legge l’art. 36, c. 6, in coordinamento con l’art. 25, secondo cui la prestazione sportiva può essere resa in forma subordinata, autonoma o di co.co.co. A seconda del contratto, i compensi restano redditi di lavoro dipendente, assimilati o di lavoro autonomo. Secondo l’Agenzia, il legislatore ha ancorato l’agevolazione alla natura oggettiva dell’attività, senza distinzioni basate sulla veste contrattuale. L’esclusione opera quindi “a monte”, sulla base imponibile, anche per il lavoro dipendente. La quota eccedente i 15.000 euro è tassata secondo le regole ordinarie della categoria di appartenenza. La circolare richiama la consulenza giuridica 30.09.2025, n. 14, che aveva già affermato l’irrilevanza della categoria reddituale.
Il secondo argomento a sostegno dell’applicazione dell’esenzione viene dal quesito relativo all’Irap: l’Agenzia ha infatti ricordato che l’art. 37, c. 4 riconduce nell’ambito dell’art. 36, c. 6 l’attività amministrativo-gestionale resa a favore degli enti sportivi dilettantistici “quale che sia la tipologia del rapporto”.
Alla luce di quanto esposto, gli argomenti testuali e la lettura dell’Agenzia sembrano favorevoli all’applicazione della franchigia anche all’amministrativo-gestionale assunto come dipendente. In attesa di un chiarimento esplicito dell’Agenzia delle Entrate, lascio però a ciascuno una riflessione attenta sul singolo caso, per arrivare a una scelta prudente e ponderata, che non si limiti alla sola convenienza fiscale.
