Il Codice Deontologico Forense, all’art. 27, prevede l’obbligo di informare costantemente il cliente, sia all’atto dell’incarico, sia durante il suo svolgimento. Conseguenze per la mancata osservanza a tale disposizione.
Il mondo forense, come ogni ambito professionale, ha le sue regole di comportamento e di disciplina che devono essere osservate dai professionisti iscritti, pena la sospensione dell’avvocato dall’esercizio della professione, irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, anche solo temporanea, ma pur sempre lesiva del decoro professionale. A parere di chi scrive, è a dir poco epocale la sentenza 13.06.2022, n. 95, pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense; tale sentenza determinerà inevitabilmente una dovuta attenzione dell’avvocato nei confronti del cliente/assistito.
La pronuncia del CNF conferma la sanzione irrogata all’avvocato che ha intrapreso arbitrariamente un giudizio di primo grado per responsabilità medica, dopo aver esperito la fase dell’accertamento tecnico preventivo, nonostante la cliente dichiarasse di avere comunicato al proprio difensore di volersi prendere una pausa di riflessione per decidere se proseguire o meno con l’azione giudiziaria. Il legale sostiene di aver agito correttamente, perché la procura conferita era generale e non limitata all’accertamento tecnico preventivo. Ragion per cui, il legale si è ritenuto legittimato ad avviare anche la successiva fase del merito.
Il nocciolo della questione gravita intorno alla “procura”: essa è un atto con cui si attua una forma di rappresentanza volontaria; tali atti, a livello giuridico, rientrano nella...