RICERCA ARTICOLI
Diritto 26 Novembre 2018

L'azione revocatoria tra procedure concorsuali


Si deve registrare in giurisprudenza un orientamento contrastante in merito all’esperibilità di un’azione revocatoria ordinaria o fallimentare tra due procedure concorsuali. Alcune pronunce ritengono infatti inammissibile l’azione revocatoria nei confronti del fallimento per il principio della cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso. Ritenuto che l’effetto giuridico favorevole all’attore in revocatoria si produrrebbe soltanto a seguito della sentenza che accolga la domanda, non potrebbe invocarsi contro la massa fallimentare, ostandovi il disposto degli artt. 51 e 52 L.F. (Cass. 12.05.2011, n. 10486; Cass. 8.03.2012, n. 3672). L’azione revocatoria non sarebbe pertanto esperibile in quanto, intervenuto il fallimento, non sarebbero esperibili azioni esecutive sul patrimonio del fallito, ormai destinato per effetto della declaratoria fallimentare alla soddisfazione concorsuale. Altro orientamento ritiene invece quantomeno proseguibile il giudizio revocatorio già iniziato, pur se sopravvenga nelle more il fallimento del soggetto che è stato convenuto in revocatoria (Cass. S.U. 17.12.2008, n. 29421; Cass. 27.10.2015, n. 21810). Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, sarebbe competente a decidere sull'azione revocatoria il tribunale che ha dichiarato il fallimento, quale tribunale competente a conoscere delle azioni che derivano dal fallimento (art. 24 L.F.), e quindi il tribunale...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.