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Diritto
26 Aprile 2022
L'azione revocatoria nella liquidazione giudiziale
Nell’ambito della liquidazione giudiziale la disciplina afferente all’azione revocatoria ricalca pressoché integralmente quella già esaminata per la revocatoria fallimentare.
I presupposti per verificare la legittimazione ad agire, ovvero la fondatezza della pretesa del curatore di ottenere l’inefficacia nei confronti della massa di un determinato pagamento, consistono nella “normalità” o meno dell’operazione, la quale, peraltro, deve essersi perfezionata nel c.d. periodo sospetto, nella conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore e, infine, nel pregiudizio effettivo che tale operazione ha arrecato alle ragioni dei creditori. In altre parole, detto pagamento deve risultare idoneo a diminuire il patrimonio del debitore impedendo il giusto ristoro dei crediti concorsuali.
Corre l’obbligo di precisare che per i pagamenti di debiti non scaduti e per gli atti a titolo gratuito non occorre esercitare alcuna azione, laddove l’inefficacia è automatica. E infatti, l’art. 163 del Codice stabilisce che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei 2 anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. I beni oggetto degli atti di cui in discorso, sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato...