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Enti locali
24 Novembre 2021
Le attività realizzabili mediante le società a partecipazione pubblica
Condizione necessaria è l'esistenza di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell'ente e la sua finalità istituzionale.
In merito all'attività svolta dalle società a partecipazione pubblica per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente locale, l'organo di revisione verifica la ricorrenza, in concreto, di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell'ente e la sua finalità istituzionale.
L'art. 4, c. 1 D.Lgs. 175/2016 definisce il perimetro di operatività delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 2, c. 1, lett. n), stabilendo condizioni e limiti per la costituzione di società e per l'acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni da parte di enti locali.
In buona sostanza, la norma vieta agli enti locali di costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
Gli enti locali, ai sensi dell'art. 4, c. 2 del citato decreto, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società “esclusivamente” per lo svolgimento delle attività di:
produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; è espressamente...